Si informano i contribuenti che
entro il 16 giugno 2021 si dovrà versare la
prima rata (acconto) dell’Imposta municipale propria (IMU).
È sempre possibile, entro la stessa data, versare il totale annuo in un’unica soluzione.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sulla base delle aliquote IMU deliberate dal Comune di Cuglieri (delibera C.C. n.2 del 15/03/2021) e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’IMU va versata in
autoliquidazione tramite modello F24. Per la determinazione dell’importo da pagare è possibile rivolgersi a centri di assistenza fiscale oppure a professionisti. In alternativa, è disponibile un servizio di
Calcolo online che permette di stampare il modello F24 precompilato dopo aver inserito i dati richiesti, accessibile dalla Home page del sito internet comunale.
ESENZIONI PRIMA RATA IMU 2021 PER EMERGENZA COVID
Si rende noto che la normativa nazionale ha previsto, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti
misure in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), a beneficio delle attività produttive maggiormente danneggiate. Sono fatti salvi ulteriori interventi del legislatore e restano comunque ferme le altre esenzioni o agevolazioni stabilite dalla normativa IMU.
Ai sensi dell’art. 1, commi 599 e 600, della Legge n. 178/2020 (Bilancio dello Stato 2021) e dell’art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3, del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”),
non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa ai seguenti immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze e quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi,
a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
(Al fine di evitare che il contribuente possa incorrere in errore per esenzione dei
Bed and Breakfast e case vacanza il Ministero con la faq n.4 ha chiarito che,
ai fini dell’esenzione, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi IMU)
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Inoltre, ai sensi dell’ art. 6- sexies del D.L. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”) non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno diritto al contributo a fondo perduto stanziato dal medesimo Decreto, per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, dello stesso D.L. n. 41/2021. Tale esenzione si applica solamente agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
AVVERTENZE
I contribuenti dovranno
presentare la DICHIARAZIONE IMU al Comune di Cuglieri, elencando le unità immobiliari esenti.
Per ogni unità va
indicato quale sia il tipo di utilizzo e/o l’attività esercitata nell’immobile, tra quelle che danno diritto all’esenzione. Va inoltre
attestato che il possessore è anche gestore dell’attività e che l’esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Se l’esenzione è applicata
ai sensi del suddetto art. 6- sexies del D.L. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”), va anche attestato che il soggetto passivo possiede i requisiti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, preferibilmente indicando gli estremi dell’apposita istanza presentata all’Agenzia delle Entrate o allegandone una copia. Se viene utilizzato il modello ministeriale, tali informazioni vanno indicate nelle annotazioni o in apposito allegato. Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno 2022.
ALTRE INFORMAZIONI
Equiparazione all’abitazione principale (esenzione) (art. 4 regolamento comunale) Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione
Riduzione per immobili inagibili (art. 5 regolamento comunale)
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile solamente con interventi di risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera c) e d) del DPR 6 giugno 2001 , n.380
Lo stato di inagibilità può essere accertato:
- Da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che deve essere accompagnata da una perizia tecnica o dalla dichiarazione del possessore di esserne in possesso alla data di presentazione della dichiarazione.
- Solo in subordine, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione
Versamenti effettuati da un contitolare (art. 6 regolamento comunale)
I versamenti si considerano regolari anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione scritta all’ente impositore e non vi sia differenza di imposta.
Dal 2021 l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Per l’applicazione dell’agevolazione è necessario fornire all’ufficio idonea documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa.
DICHIARAZIONI IMU
Si evidenzia che le operazioni di aggiornamento della base dati sono effettuate d’ufficio per tutte le informazioni in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche che le rendano accessibili in forma massiva, nonché in base alle comunicazioni e dichiarazioni presentate dal contribuente, che restano necessarie per dati non reperibili d’ufficio e/o nei casi previsti dalla legge”.
Per ulteriori informazioni relative all’imposta è possibile contattare il Servizio Tributi al numero 0785/368200 int.3 - 2